26/06/2008
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
CITTA’ DI CERVINARA
Provincia di Avellino
REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo nel rispetto di quanto previsto al punto 5.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. Il Comune di Cervinara riconosce e tutela i principi di cui alla Legge 212 del 27 luglio 2000 attuando con il presente regolamento istituti specifici previsti dalla citata legge.
Art. 2
Definizione delle entrate
1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.
Art. 3
Regolamentazione delle tipologie di entrate
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 4
Determinazione delle aliquote e delle tariffe
1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate , nell’ambito delle rispettive competenze,con deliberazione della Giunta Comunale e/o del Consiglio comunale entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dll’esercizio, purché entro il termine indicato al precedente comma, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
Art. 6
Informazioni al contribuente
1. La Ufficio Tributi darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari che comportano adempimenti a carico del contribuente.
Titolo II
Gestione delle entrate
Art. 7
Forme di gestione delle entrate
1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
a. gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;
b. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all' art. 113 lett . c) del D.Lgs 267/2000.
c. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113 lett . e) del D.Lgs 267/2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d. affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.Lgs 112 del 13 aprile 1999.
2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994, n. 724.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità. funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio Economico finanziario. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
6. La riscossione volontaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili e della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani può essere affidata al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi.
Art. 8
Soggetti responsabili delle entrate
1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi degli artt 11, 54, 74 del 507/93 e art. 11 c. 4 del D.lgs 504/92 , o, per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva può essere affidata al concessionario per la riscossione di cui al D.Lgs 112/99 e con la procedura di cui al DPR 602/73.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Il responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.
Art. 9
Attività di verifica e controllo
1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30, 31, 32, del D.Lgs 267/2000, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG), ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
Art. 10
Poteri ispettivi
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il personale della Ufficio Tributi, specificatamente incaricato in conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l’esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti. A tale personale, nell’esercizio delle suddette funzioni ispettive, sono attribuite le stesse qualifiche e prerogative della Polizia Municipale.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al punto 2 nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali professionali artistiche agricole e industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente; il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a questo ultimo viene rilasciata una copia.
Art. 11
Attività di liquidazione
1. L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, le modalità il termine e l’organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Ufficio Tributi tramite personale appositamente autorizzato.
Art. 12
Attività di accertamento e rettifica
1. L’ufficio tributi procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o ritardati versamenti, nonché all’acertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti
2. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta e la motivazione giuridica che lo hanno determinato, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine di 60 giorni e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e/o riesame e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.
3. Se la motivazione dell’atto fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. L'atto di accertamento di cui al comma precedente, sottoscritto dal funzionario designato, deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Ufficio Tributi tramite personale appositamente autorizzato.
5. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
Art. 13
Sanzioni tributarie - Principi generali
1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quella in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs n° 472/97 e s.m.i..
Art. 14
Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto alla Ufficio Tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta stessa è nullo.
3. Qualora la risposta della Ufficio Tributi non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1 si intende che l’amministrazione concordi con la interpretazione o con il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Responsabile del Servizio, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa e Rete Civica.
5. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.
Titolo III
Attività di riscossione
Art. 15
Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al D.Lgs 112/99.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nel qual caso le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.
3. Il titolo relativo alla riscossione coattiva dei tributi comunali deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Art. 16
Attività di riscossione volontaria
1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione del responsabile del servizio saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.
3. Le ricevute di versamento rilasciate a seguito di pagamento di cui al comma 2 hanno valore di dichiarazione ai sensi dell'art. 50 c. 5 del Decreto Legislativo n. 507 del 13 novembre 1993.
4. Non è dovuto dal contribuente il versamento del tributo il cui importo non superi complessivamente:
a) di € 10 per TARSU ed ICI;
b) di €. 3 per tutti gli altri tributi.
Art. 17
Dilazione del pagamento
1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o, per la tassa Smaltimento rifiuti Solidi urbani qualora il carico tributario iscritto a ruolo sia comprensivo di tributi arretrati, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92 o il dirigente responsabile , su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
fino a € 258,23 nessuna rateizzazione
da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili
da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili
da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili
da € 5.164,58 a € 25.822,84 ad un massimo 36 rate mensili
oltre 25.822,85 massimo 60 rate mensili.
2. In alternativa a quanto sopra (tranne che per le prime due fasce) può essere concessa la sospensione fino a un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. Con atto motivato del responsabile dell’entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia, resta ferma per la rateazione degli altri crediti la disciplina art. 29 del regolamento di contabilità;
5. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
6. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
7. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.
8. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
9. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese
10. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi pari al tasso di interesse legale. Gli interessi devono essere calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione del tasso di interesse legale più due punti percentuali.
11. L'importo delle singole rate è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo
12. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.
13. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo
Art. 18
Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite
1. I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'art. 26 del DLgs 112/99, vengono effettuati con entro 180 gg dalla della richiesta di cui al successivo comma 3 .
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, al contribuente spettano gli interessi pari al tasso di interesse legale. Le modalità di calcolo degli interessi sono quelli di cui al comma 10 del precedente articolo 17.
3. Ila richiesta del rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto da contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
4. Il rimborso non è dovuto quando il credito del contribuente non superi complessivamente:
a) di € 10 per TARSU ed ICI;
b) di €. 3 per tutti gli altri tributi.
5. Il contribuente può compensare le somme a credito con le somme dovute al comune per i tributi della stessa specie.
6. Il responsabile del servizio provvederà con suo atto a stabilire le modalità operative delle compensazioni.
Titolo IV
Attività contenziosa e strumenti deflattivi
Art. 19
Contenzioso
1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs 546/92, disposta da parte della Giunta Municipale l’autorizzazione a stare in giudiziose, il Responsabile del servizio dell’ Ufficio Tributi, assume il patrocinio del Comune
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica..
Art. 20
Autotutela
1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il funzionario, sentito il Dirigente del Servizio Contenzioso, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
a. grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
b. valore della lite;
c. costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
a. doppia imposizione;
b. errore di persona;
c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d. errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
e. sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
f. errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)
Art. 21
Accertamento con adesione
1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui applicazione ai tributi locali é estesa per effetto dell'art. 50 della legge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 22
Direttore delle Entrate
1. Al Responsabile del Servizio compete ogni attività di sovraintendenza e coordinamento dell’attività dei funzionari responsabili dei singoli tributi di cui al presente regolamento, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza, ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia.
Art. 23
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.